Statuto dell'Accademia Nazionale di Scherma - novembre 2009 

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.RO 25510 DELLA RACCOLTA
STATUTO DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SCHERMA
E
REGOLAMENTO DEL GIURI’ D’ONORE

 

CENNO STORICO

Nell'agosto dell'anno 1861, i Sigg. Cav. Giacomo Massei, Carlo Cinque e Prof. Annibale Parise, progettarono la fondazione di una società sotto il nome di GRANDE ACCADEMIA NAZIONALE DI SCHERMA, avendo per iscopo l'insegnamento e sviluppo della scherma (scuola napoletana) in tutti i battaglioni della Guardia Nazionale.

Offertasi la Presidenza Onoraria a S.E. il compianto Generale Enrico Cialdini, in allora luogotenente Generale del Re in Napoli, l'illustre uomo accettava con lettera del 25 ottobre 1861 partecipando di aver destinata la somma di ducati seimila (6.000). Questo fondo sociale, mercé previdenti economie, è stata aumentata a lire 8240 di annua rendita italiana 5 % lorda, oggi lire 1565.00, Rendita 3.50 % netta, come contribuzione all’iniziamento di quella società.

Riconosciuta in tal guisa la grande Accademia Nazionale di Scherma, si aprì la sottoscrizione di coloro che avessero voluti essere soci fondatori, e fu redatto analogo verbale addì 9 gennaio 1862, dal quale risultano essere 10 i fondatori, e vennero eletti alle cariche sociali, il Generale M.to Ottavio Tupputi, Presidente, il Principe di Meliterno V. Presidente, l' Avv. Carlo Cinque Segretario.

Dopo circa venti anni di prospera esistenza, la società veniva eretta per virtù di decreto Reale a Corpo morale.


TITOLO I

COSTITUZIONE, TITOLO, SEDE E DURATA DELL’ENTE

 

Articolo 1

1.1  L’associazione denominata Accademia Nazionale di Scherma, quale diretta erede della Grande Accademia, ha la sua sede costituita in Napoli; essa, già riconosciuta con Decreto Reale del 21 novembre 1880, che la elevava ad Ente Morale e le conferiva la funzione di rilasciare il diploma di Maestro di scherma, emette il predetto titolo, riconosciuto dalla Federazione Italiana di Scherma, della quale l’Accademia è membro d’onore.

1.2  L’Ente non ha fini di lucro; gli eventuali avanzi di gestione devono esser destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali.

1.3  La durata è illimitata.

Articolo 2

2.1   La sede dell’Ente è stabilita in Napoli.

TITOLO II -  SCOPO DELL’ENTE

Articolo 3

3.1  Scopo dell’Ente è l'esercizio, il perfezionamento e la diffusione delle discipline sportive schermistiche, lo sviluppo del tiro a segno e di ogni altro esercizio ginnico e sportivo. L’Accademia Nazionale di Scherma, accanto alla funzione riconosciutale dal Regio Decreto 21 novembre 1880, che attualmente essa esercita ai sensi di quanto previsto nell’art. 1, ha anche quella di curare il perfezionamento delle relative Categorie Magistrali, attuando gli specifici indirizzi elaborati dalla Commissione Tecnica di cui all’art. 36.

3.2  L’Ente inoltre cura iniziative didattiche e culturali, organizzando convegni, congressi, incontri di studio e manifestazioni sportive, promuovendo ricerche in materie attinenti le sue finalità istituzionali, avvalendosi, quando utile e/o necessario, della collaborazione e degli apporti, anche finanziari, di soggetti pubblici e privati.

TITOLO III - FONDO E RENDITE SOCIALI

Articolo 4

4.1  Il patrimonio sociale è formato, oltre che dalla capitalizzazione dei versamenti delle quote associative (e di ogni altro introito ottenuto a titolo oneroso o gratuito, compresi eventuali finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati), dai beni mobili ed immobili che divengano proprietà dell’Ente.

4.2  Gli eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti, ma devono essere impiegati nella realizzazione dell’attività istituzionale dell’Ente.

4.3  In caso di scioglimento dell’Ente l’Assemblea dispone la distribuzione del patrimonio sociale ad una o più enti aventi scopi affini all’Accademia Nazionale di Scherma.

Articolo 5

5.1  Il detto patrimonio può essere incrementato con l’acquisto di immobili e titoli di Stato.

Articolo 6

6.1  Sono considerate come rendite sociali il frutto del capitale sociale e tutto quello che potrà venire in aumento dello stesso.

TITOLO IV - FORMAZIONE DELL’ENTE

Articolo 7

7.1  L'Accademia Nazionale di Scherma è composta di soci Fondatori, Ordinari, Aggregati, Onorari, Benemeriti ed Allievi.

Articolo 8

8.1  Sono, allo stato soci Fondatori tutti coloro che si trovano fino ad oggi annotati con tale qualità nell'Albo dell'Accademia Nazionale di Scherma.

8.2  I soci Ordinari possono transitare nella categoria dei Fondatori secondo quanto stabilito negli articoli 18 e seguenti.

Articolo 9

9.1  Sono, allo stato, soci Ordinari tutti coloro che si trovano fino ad oggi annotati con tale qualità nell'Albo della Accademia Nazionale di Scherma.

9.2  L’ammissione in tale categoria avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 18 e seguenti

Articolo 10

10.1        Sono soci Aggregati coloro i quali non avendo dimora stabile in Campania, ottengano, in seguito a domanda, dal Consiglio di Amministrazione di transitare in tale categoria.

10.2        Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale in ragione di un terzo rispetto a quella prevista per i soci Ordinari e Fondatori.

Articolo 11

11.1        I soci Fondatori ed Ordinari che, cambiando residenza dovessero, anche temporaneamente, andare a vivere in altra regione o all’estero, potranno, a seguito di domanda presentata al Consiglio di Amministrazione, passare nella categoria dei soci Aggregati.

11.2        Ritornando essi a risiedere in Campania, dovranno, per rientrare nell'originaria categoria, presentare domanda al Presidente dell'Ente, che la sottoporrà a votazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

12.1        Sono soci Onorari coloro che siano nominati tali dall'Assemblea Generale dei soci Fondatori per eminenti e segnalati servigi resi alla Patria o alle istituzioni, ovvero per notori ed incontroversi meriti schermistici.

12.2        I soci Fondatori ed Ordinari, nominati soci Onorari conservano i diritti ed i doveri inerenti alla loro categoria.

12.3        La proposta di nomina a socio Onorario è fatta dal Consiglio di Amministrazione ad unanimità o per domanda firmata da almeno un quarto dei soci Fondatori.

12.4        Tale proposta deve essere segnata all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale.

12.5        La nomina a socio Onorario per le personalità che hanno reso segnalati e notevoli servigi alla Patria o alle istituzioni è fatta per acclamazione.

12.6        La nomina degli altri soci Onorari sarà fatta col sistema della votazione segreta, giusta il disposto degli articoli 19 e seguenti.

Articolo 13

13.1        Sono soci Benemeriti coloro i quali siano nominati tali dall'Assemblea Generale dei soci Fondatori per rilevanti servigi, o per atti di munificenza, resi in vantaggio dell'Ente.

13.2        A tale categoria si accede con le stesse modalità previste per l’ammissione in quella dei soci Onorari.

13.3   La votazione può farsi anche per acclamazione.

13.4   I soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali.

Articolo 14

14.1  Sono soci Allievi gli schermitori di età inferiore a 18 anni che, presentati da un socio Fondatore, siano stati ammessi in tale categoria. Gli stessi frequentano l’Accademia Nazionale di Scherma con il consenso di chi esercita la potestà dei genitori e sotto la responsabilità del Maestro, dell’Istruttore Nazionale che ne propone l’ammissione e ne cura la preparazione tecnica. Essi sono tenuti a versare (direttamente o tramite il predetto Maestro o Istruttore Nazionale) una quota di frequenza il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

14.2  Al raggiungimento del diciottesimo anno di età, i soci Allievi sono tenuti a presentare domanda di ammissione alla categoria dei soci Ordinari. In caso di omessa presentazione della domanda predetta o di mancata ammissione, gli stessi non potranno più frequentare l’Accademia Nazionale di Scherma.

Articolo 15

15.1 I soli soci Fondatori, e quei soci Onorari e Benemeriti che siano appartenuti in precedenza alla categoria di soci Fondatori, avranno possibilità di accedere alle cariche direttive.

Articolo 16

16.1 I docenti di discipline schermistiche (maestri o istruttori) possono appartenere a qualsiasi categoria di soci, tranne gli allievi. Essi, al pari degli altri soci, hanno diritto a partecipare alle assemblee ed a ricoprire cariche direttive, con le limitazioni previste all’art. 23.

16.2 I maestri e gli istruttori che siano, al contempo, soci, non acquisiscono, per ciò solo, il diritto ad esercitare la loro attività professionale nei locali dell’Accademia Nazionale di Scherma, essendo detto esercizio subordinato ad esplicita previsione dell’eventuale regolamento di sala o, in mancanza, all’autorizzazione del Presidente.

 

Articolo 17

17.1 I soci che lascino decorrere un anno senza mettersi in regola coi pagamenti, sono, previa diffida ed esplicita deliberazione del Consiglio di amministrazione, radiati dall'albo dell’Ente, fatta comunque salva per l'Accademia l'azione giudiziaria pel ricupero delle rate scadute e da scadere.

17.2 Il socio dichiarato decaduto per morosità può ripresentare domanda di ammissione solo a socio Ordinario e solo previa corresponsione delle quote a suo tempo non versate. Il Consiglio di amministrazione può diversamente disporre qualora ne ricorrano validi motivi.

17.3 I soci appartenenti alla categoria dei docenti sono tenuti al versamento della quota associativa nella stessa misura dei soci non docenti.

17.4 La frequentazione dei locali dell’Accademia Nazionale di Scherma non è consentita a coloro che non siano in regola con il versamento delle quote sociali o di altri eventuali contributi di frequenza.

TITOLO V - AMMISSIONE DEI SOCI

Articolo 18

18.1 Chi intenda far parte dell'Accademia Nazionale di Scherma come socio Ordinario deve sottoscrivere domanda diretta al Presidente, firmata da due soci Fondatori, i quali lo presentino. La domanda, nella quale il richiedente o la richiedente deve dichiarare espressamente di aver preso conoscenza dello Statuto e dei regolamenti e di accettarli nella loro integrità, è dal Consiglio sottoposta all'Assemblea. Essa è successivamente conservata nell'Archivio del Sodalizio.

18.2 Il richiedente deve avere non meno di 18 anni nel momento in cui la sua domanda è presa in esame.

18.3 I soci Fondatori sono eletti dall'Assemblea Generale e provengono esclusivamente dalle fila dei soci Ordinari che abbiano compiuto due anni di permanenza in tale categoria.

18.4 La categoria dei soci Fondatori non può essere costituita per oltre il trenta per cento da soci appartenenti alla classe dei docenti. Si fa riferimento alla categoria dei fondatori al momento della presentazione della domanda.

 

Articolo 19

19.1 La domanda recante i nomi del candidato e dei presentatori è depositata nella segreteria dell’Accademia Nazionale di Scherma per otto giorni; prima di tale termine non può procedersi alla votazione.

Articolo 20

20.1  La votazione è fatta dai soci Fondatori a scrutinio segreto.

20.2  Le urne devono rimanere aperte per non meno di due ore consecutive, sotto la sorveglianza di due scrutatori nominati dal Presidente, ovvero sotto la sorveglianza dei Vicepresidenti o di socio delegato allo scopo.

Articolo 21

21.1   Le votazioni per socio Ordinario sono effettuate possibilmente mediante pallino, che ciascun votante pone in apposite urne. Ogni voto negativo annulla tre affermativi.

21.2  I soci Ordinari che chiedano di passare nella categoria dei soci Fondatori devono presentare una nuova domanda al Presidente dell'Accademia, firmata da due soci Fondatori. In questa votazione ogni voto negativo annulla due affermativi.

21.3  Il candidato non ammesso può ripresentare domanda soltanto un'altra volta, dopo almeno un anno.

21.4   La parità è favorevole al candidato.

TITOLO VI - DIRITTI DEI SOCI

Articolo 22

22.1 Poiché l’esercizio, la diffusione ed il perfezionamento delle discipline schermistiche costituiscono precipuo obiettivo dell’Ente, devono essere disponibili spazi attrezzati per la pratica delle discipline schermistiche a disposizione dei soci, a qualunque categoria essi appartengano.

22.2   Per conseguenza costoro hanno diritto di usare i locali, le armi, gli attrezzi ginnici e quanto altro necessario per la pratica dello sport, sottoponendosi a tutti i regolamenti in vigore ed in particolare, nel rispetto dell’eventuale regolamento di sala, approvato dal Consiglio di Amministrazione e firmato dal Presidente.

TITOLO VII - CARICHE SOCIALI ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 23

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto di soli soci Fondatori, Onorari e Benemeriti (purché provenienti dalla categoria dei Fondatori), denominati Consiglieri, e precisamente di un Presidente, di due Vicepresidenti, di un Tesoriere, di un Economo, di un Segretario, di un Vicesegretario, di quattro Consiglieri e di due Revisori dei Conti. È altresì Consigliere dell’Accademia Nazionale di Scherma, in aggiunta ai quattro sopra indicati, il Presidente della Federazione Italiana di Scherma, che non esprime voto e non è tenuto al versamento della quota sociale.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i soci, un Direttore di sala; il predetto ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ma non esprime voto.

23.3 I Revisori dei Conti, di cui uno almeno iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, hanno voto nelle sole deliberazioni che riguardano la formazione dei bilanci.

23.4 Il Presidente ed uno dei Vicepresidenti devono appartenere alla categoria dei soci Fondatori non docenti; l’altro Vicepresidente deve appartenere alla categoria dei soci Fondatori docenti; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione possono appartenere indifferentemente all’una o all’altra categoria, ma i Consiglieri appartenenti alla categoria dei docenti, incluso il Presidente dell'AIMS, non possono comunque costituire più di un terzo del Consiglio di Amministrazione (senza avere considerazione dei Revisori dei Conti).

23.5 I Revisori dei Conti possono anche non essere soci dell'Accademia Nazionale di Scherma.

23.6 Le cariche sociali sono assunte gratuitamente dai soci dell'Ente. Il Consigliere che abbia sopportato spese, in ragione del suo ufficio, può chiederne il rimborso, presentando adeguata documentazione.

 

Articolo 24

24.1 Nel caso di dimissioni del Presidente o di quattro Consiglieri, l’intero Consiglio di Amministrazione decade, rimanendo in carica solo per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio, che dovrà essere effettuata nel termine di due mesi.

24.2  Nel caso di dimissioni di un numero di Consiglieri inferiore a quattro, il Consiglio convoca senza indugio l'Assemblea per la nomina dei sostituti, i quali restano in carica fino all'originaria scadenza del mandato del Consiglio.


Articolo 25

25.1   Tutte le cariche sociali hanno durata triennale.

25.2  Gli uscenti potranno essere riconfermati nelle cariche ad eccezione del Presidente, che non potrà essere eletto a tale carica per più di due volte consecutivamente.

25.3   L'anno sociale è calcolato come l'anno civile.

25.4  Ogni regolamento è riservato al Consiglio di Amministrazione, incluso quello che stabilisce le modalità di svolgimento delle elezioni.


Articolo 26

26.1  Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente, convoca e presiede le tornate del Consiglio di Amministrazione, della Commissione Tecnica, nonché di ogni altra commissione. In caso di parità, il suo voto prevale.

26.2  Nel caso di assenza è rappresentato dal Vicepresidente più anziano d'età e, qualora costoro siano assenti, funge da Presidente il Consigliere più anziano di età.


Articolo 27

27.1  L'Amministrazione dell’Ente è affidata esclusivamente al Consiglio di cui all'art. 23 e le sue deliberazioni sono valide con l'intervento di un numero di componenti non inferiore a cinque.


Articolo 28

28.1 L'Amministrazione dell’Ente è regolata da un Bilancio Preventivo approvato dall'Assemblea Generale, col relativo rendiconto (“Bilancio Consuntivo”) il tutto come nei seguenti articoli stabilito.


Articolo 29

29.1 Nel primo bimestre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentare all'Assemblea il Bilancio Preventivo per l'esercizio che comincia.

29.2  Il Bilancio Preventivo deve rimanere depositato nella Segreteria per otto giorni per essere esaminato da qualunque socio; e fino a quando non venga approvato, l'Amministrazione sarà tenuta con le norme e basi dell'esercizio precedente.

29.3 Dovrà presentare inoltre all'approvazione dell'Assemblea nel detto termine del primo bimestre anche il rendiconto (“Bilancio Consuntivo”) della tenuta gestione dell'anno precedente, il quale rendiconto sarà depositato in Segreteria nei precedenti otto giorni a disposizione dei soci, unitamente alla relazione dei due Revisori.


Articolo 30

30.1 Le spese previste nel Bilancio Preventivo approvato dall'Assemblea vengono effettuate dal Presidente, il quale ha il potere di firmare i titoli di pagamento necessari alla movimentazione del conto corrente intestato all'Accademia Nazionale di Scherma.

30.2  Il Presidente ha l'obbligo di tenere tutto il denaro contante in conto corrente acceso presso un istituto bancario o postale, eccezion fatta per le somme occorrenti per le piccole spese di gestione.

30.3 In relazione alle spese correnti, per altro, i pagamenti possono essere direttamente effetuati anche dall'Economo, entro i limiti preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione.

30.4 L'Economo è depositario del patrimonio sociale nonchè degli effetti di uso per il consumo del patrimonio in mobilio ed oggetti dell'arte schermistica.

30.5  In conseguenza di che egli conserva l'inventario degli oggetti che ha in consegna, e cura l'esatta ed economica esecuzione delle spese a farsi, giusta deliberazione in proposito; controlla a vista inoltre le fatture ed i mandati di pagamento.

30.6  Salvo quanto previsto nel comma secondo del presente articolo, nessuna spesa può ritenersi validamente fatta senza la preventiva autorizzazione del Consiglio e, nel caso di urgenza, potrà ordinarla il Presidente, ma sempre con l’accordo del Tesoriere.


Articolo 31

31.1 Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, della verifica dell'adeguatezza della documentazione di spesa raccolta dal Presidente a giustificazione dei pagamenti effettuati e della predisposizione delle bozze dei Bilanci Preventivi e consuntivo per conto del Consiglio di Amministrazione.

31.2   Il Presidente può richiedere in ogni tempo al Tesoriere l'aggiornamento sullo stato degli introiti, dei pagamenti fatti e del fondo rimanente e darne comunicazione al Consiglio per qualsiasi provvedimento.


Articolo 32

32.1   Il Segretario dirige gli uffici ed il personale burocratico da lui dipendenti. Assiste, con diritto di voto, come ogni altro Consigliere, a tutte le adunanze, sia delle Assemblee, sia dei Consigli di Amministrazione, e redige il relativo Verbale. Lo stesso è altresì addetto alla verbalizzazione di quanto discusso e deliberato in ogni altra commissione; detti Verbali devono, se del caso, esser letti nelle successive riunioni per essere approvati e firmati.

32.2   In assenza del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal Vicesegretario.

32.3  Per le spese correnti, il Segretario può direttamente disporre i pagamenti entro i limiti preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione.


Articolo 33

33.1 Il Consiglio d'Amministrazione deve essere convocato almeno ogni sei mesi in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria sempre che il Presidente lo creda necessario o quando tre Consiglieri ne facciano richiesta al Presidente.


Articolo 34

34.1 Il Presidente può assegnare ai Consiglieri i rispettivi incarichi per il buon andamento dell'Amministrazione.


Articolo 35

35.1 Il personale addetto all'Accademia è nominato dal Presidente su delega del Consiglio di Amministrazione e dipende dai componenti del medesimo incaricati del ramo rispettivo.


TITOLO VIII

COMMISSIONE TECNICA

Articolo 36

36.1 L'indirizzo, lo sviluppo, la diffusione ed il perfezionamento delle discipline schermistiche sono affidati alla direzione di una Commissione Tecnica, composta dal Presidente del Sodalizio, o da altro socio da lui delegato, e di altri cinque membri di cui almeno due Maestri ed un non Maestro)

 

Articolo 37

37.1 I cinque componenti la Commissione Tecnica sono scelti dal Consiglio di Amministrazione. Possono esser nominati Commissari Tecnici anche membri dello stesso Consiglio di Amministrazione; in tal caso essi mantengono la doppia qualifica. Il Consiglio può scegliere i Commissari sia tra i soci, sia tra persone estranee all’Ente, purché si tratti di personalità di indiscussa capacità tecnica nelle discipline schermistiche.

37.2  La nomina della Commissione è sottoposta a ratifica alla prima Assemblea Generale dei soci.

37.3  I Commissari Tecnici restano in carica tre anni e possono essere designati per i trienni successivi.

37.4  Nella discussione delle questioni d'indole tecnico schermistica è obbligatorio fare intervenire in Consiglio la Commissione tecnica perché esprima parere.

37.5 I Commissari Tecnici non ricevono compenso, ma hanno diritto ad eventuale rimborso spese.

 

Articolo 38

38.1  Alla Commissione Tecnica compete la pianificazione di tutta l’attività relativa alla gestione tecnico-magistrale dell’Accademia Nazionale di Scherma; essa opera nell’ambito delle prerogative tecniche riconosciute dalla Federazione Italiana di Scherma. Essa inoltre, con l’ausilio del Segretario dell’Accademia e d’intesa con la Federazione Italiana di Scherma, predispone i testi didattici ed i bandi di esame e può curare i corsi specifici di preparazione da sottoporre ai candidati che intendano sostenere gli esami di idoneità. La Commissione inoltre può stabilire relazioni con le organizzazioni ed associazioni nazionali ed internazionali che operino nel settore magistrale delle discipline schermistiche, con analogia di scopo didattico e formativo ed elabora pareri richiesti a corredo delle proposte od iniziative sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei soci, quando riguardino materie di ordine tecnico-magistrale.


Articolo 39

39.1 Gli esami per il rilascio dei diplomi magistrali, cui l’Accademia è autorizzata in virtù del RD 21 novembre 1880, e per il conseguimento del titolo di istruttore sono effettuati in date e con modalità di volta in volta stabilite nel bando di cui all’articolo che precede.

39.2 La Commissione di esame è presieduta e coordinata dal Presidente dell’Accademia Nazionale di Scherma o da un socio suo delegato ed è inoltre composta da almeno un socio non docente dell’Accademia Nazionale di Scherma, dal Segretario, che non esamina i candidati e non esprime voto, da almeno tre Maestri di discipline schermistiche e dal Presidente della Federazione Italiana Scherma o da un suo delegato. La Commissione di esame può comunque essere integrata da altri componenti, secondo quanto stabilito dal bando di cui all’articolo che precede.

 

TITOLO IX

DELLE ASSEMBLEE GENERALI

Articolo 40

40.1 Le Assemblee Generali sono costituite dai soci Fondatori, da quelli Onorari e Benemeriti provenienti dalla categoria dei Fondatori.

40.2  L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Accademia Nazionale di Scherma, o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano nella carica. In assenza dei Vicepresidenti, essa è presieduta dal più anziano di età tra i soci Fondatori.

Articolo 41

41.1  Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell’Accademia Nazionale di Scherma, o da chi ne fa le veci, su sua iniziativa, o per domanda firmata da 10 soci Fondatori, nella quale deve essere esposto il motivo della convocazione e tutto quello che si chiede sottoporre alla decisione della Assemblea.

41.2 In quest'ultima ipotesi la domanda è depositata nell'Ufficio di Segreteria, che ne cura la comunicazione al Presidente dell’Accademia perché provveda.

41.3 La domanda deve essere custodita nella Segreteria a disposizione dei soci, in modo che ognuno ne possa prendere visione.

41.4 La convocazione avviene per lettera raccomandata, per telegramma,ovvero per fax o e-mail, purché si abbia prova di ricezione. Con le stesse modalità è convocato il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 42

42.1 E' di competenza delle Assemblee Generali trattare gli affari riguardanti patrimonio, Bilancio Preventivo e Consuntivo, deliberazioni di massima, nomina di soci Fondatori, Ordinari, Onorari e Benemeriti elezioni parziali e generali, modifiche dello Statuto, ed ogni altro affare che non sia di ordinario andamento.

Articolo 43

43.1 L'Assemblea Generale è in numero legale nella sua prima convocazione con la presenza del terzo più uno dei soci Fondatori. In seconda convocazione è valida con qualunque numero di intervenuti.

43.2  Alle Assemblee nelle quali si debbano discutere ed approvare modifiche dello Statuto sociale, salvo quella di cui al successivo articolo 55, devono essere presenti anche in seconda convocazione, per essere valide le deliberazioni prese, un terzo più uno dei soci Fondatori.

43.3  Alle Assemblee nelle quali si debbano discutere ed approvare modifiche degli articoli 2, 18 ultimo comma, 23 quarto comma e 43 terzo comma del presente Statuto, devono essere presenti tutti i soci Fondatori anche in seconda convocazione e le relative delibere devono essere prese con il consenso unanime degli stessi soci Fondatori.

43.4  Le Assemblee elettive sono presiedute da un socio Fondatore designato ad hoc e sono convocate con le stesse modalità delle assemblee ordinarie. Per la loro validità è richiesta la presenza di un terzo più uno degli aventi diritto.

Articolo 44

44.1   L’Assemblea Generale è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo. La convocazione avviene con le modalità di cui agli articoli precedenti.

44.2 In ogni caso, otto giorni prima della convocazione viene esposto nelle sale dell’Accademia Nazionale di Scherma l'ordine del giorno degli affari da trattarsi.

44.3   Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti ed obbligano anche gli assenti.

44.4  Il voto deve esser dato personalmente; è ammesso tuttavia il voto per delega, tranne che per le deliberazioni relative a persona, ma ciascun votante non può ottenere più di tre deleghe.

44.5 Con le stesse modalità e gli stessi limiti ammessa delega nel Consiglio di Amministrazione.

Articolo 45

45.1 Le votazioni si fanno per alzata e seduta, salvo il caso di votazioni che per consuetudine parlamentare si fanno per acclamazione.

45.2  Per tutto quello che possa riferirsi a persona deve deliberarsi a voti segreti, sotto pena di nullità, e così pure quando sia richiesto da 15 soci, meno il caso relativo alla nomina a soci Onorari o Benemeriti, i quali possono esser nominati anche per acclamazione.

45.3  Non può esser messo in discussione alcun argomento che non sia segnato all'ordine del giorno della tornata.

45.4  Se un socio dovesse chiedere di parlare sopra qualunque affare non previsto nel detto ordine del giorno, il Presidente lo invita ad esporre sommariamente la sua proposta e ne fa prender nota per segnarla all'ordine del giorno della prossima Assemblea.

45.5 I processi verbali delle Assemblee sono firmati dal Presidente dell'Accademia Nazionale di Scherma e dal Segretario, che li prende in consegna.

TITOLO X DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 46

46.1  Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di invitare a dimettersi, di escludere o di radiare dall'Albo dei soci, colui che, dopo richiami del Presidente, non osservi le prescrizioni dello Statuto e dei Regolamenti, che non si comporti correttamente nelle sale dell'Ente stessa, o che, comunque, si renda responsabile di azioni riprovevoli se pur non passibili di sanzioni legali.

 

Articolo 47

47.1 L'esclusione e la conseguente radiazione dall'Albo sociale sono pronunziate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei presenti e contro tale provvedimento il socio colpito non ha altra azione che il ricorso all'Assemblea, che deve essere convocata nel termine di un mese dal ricorso.

47.2 Il ricorso non può essere presentato oltre 15 giorni dopo la notifica del provvedimento che deve essere fatta con lettera raccomandata.

47.3  Non ha diritto di ricorrere all'Assemblea contro il provvedimento del Presidente chi riporta condanne per reati infamanti.

 

Articolo 48

48.1  Se un socio manca alle leggi dell'onore, il Presidente, o chi ne fa le veci, inviterà il socio che tale mancanza abbia commesso a presentare le sue giustificazioni e discolpe.

48.2  Il Presidente ha l'obbligo di raccogliere quanti elementi utili ed attinenti al fatto gli sia possibile e di trasmettere tale pratica ad un membro del Giurì d'Onore nel termine di 15 giorni dalla nomina del relatore.

48.3  Il Giurì d'Onore esaminati i fatti e, se crede, intese la parte ed i testimoni emetterà provvedimento definitivo ed inappellabile.

48.4 L'incolpato che non rispondesse all'invito del Presidente di presentare le sue giustificazioni e discolpe, accetta e conferma l'accusa.

48.5  Il Giurì d'Onore delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

 

Articolo 49

49.1 Qualunque socio può rivolgere al Presidente domanda per l’espulsione di un altro socio, cui credesse applicabile l'articolo precedente, sempre fornendo i documenti e le ragioni giustificative della sua istanza.

49.2 Nel caso in cui il Presidente trovasse fondata la domanda indirizzatale, sentito il Consiglio di Amministrazione, la presenta a norma dell'articolo precedente al Giurì d'Onore per invocare il giudizio sulla condotta del socio accusato ed il provvedimento da adottare.

49.3 Nel caso poi che non constasse al Presidente la verità dell'accusa o che questa risultasse una calunnia, essa dovrà convocare il Giurì d'Onore - con la stessa procedura innanzi indicata - chiedendo i provvedimenti del caso contro il facile accusatore o contro il calunniatore.

49.4  Il Presidente ha il dovere di mettere in esecuzione il deliberato del Giurì d'Onore.

49.5  Il Giurì d’Onore è validamente costituito con la presenza di nove componenti.

 

Articolo 50

50.1  E' istituito un Giurì d'Onore composto di 15 membri dei quali almeno sette eletti tra i soci dell'Accademia e del quale debbono far parte spiccate ed eminenti personalità nazionali.

50.2  Il Giurì è nominato dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente in ciascuna tornata.

50.3  Il Presidente dell'Accademia è di diritto componente del Giurì d'Onore.

 

Articolo 51

51.1  Il Giurì previsto nel precedente articolo dà il suo verdetto in ogni affare di onore, nei casi e nelle forme contemplate nel suo regolamento e dagli artt. 596 comma II del codice penale e 177 e ss. delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

51.2 Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza con l'intervento di almeno nove componenti.

51.3  Il Presidente dispone del doppio voto nel caso in cui i componenti intervenuti siano in numero pari.

 

Articolo 52

52.1 Qualunque socio, che occupi una carica sia amministrativa, sia tecnica, se per quattro riunioni consecutive non curi di esercitare il suo ufficio, si intenderà decaduto di diritto dalla carica stessa, ed autorizzerà il Presidente a promuovere la sostituzione in conformità del presente Statuto.

 

Articolo 53

53.1 E' vietato assolutamente al Presidente, agli amministratori dell’Ente, ai Commissari Tecnici ed al Presidente d'Assemblea accettare qualsiasi questione personale o rispondere personalmente per gli atti derivati dalle loro cariche.

 

Articolo 54

54.1 Di tutte le questioni cavalleresche che sorgessero fra i soci, e tra questi e gli invitati a frequentare le sale del Sodalizio, ne deve essere immediatamente informato il Presidente dalle parti interessate per le decisioni che crederà del caso.

 

Articolo 55

55.1 L’eventuale scioglimento dell’Ente è deliberato dall’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 dei soci Fondatori, che nominerà i liquidatori e stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma CXC della legge 3 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’Associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 56

56.1  Una copia dello Statuto è affissa nei locali dell’Accademia Nazionale di Scherma.

 

Articolo 57

57.1  Ogni altra disposizione statutaria si intende abrogata.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 58

58.1 La componente elettiva dell’attuale Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

 

REGOLAMENTO DEL GIURI’ D’ONORE

Premessa

I soci dell'Accademia Nazionale di Scherma, convinti delle necessità di costituire un collegio di persone ragguardevoli, il quale, sopra invito delle parti, interessato, potesse dare il suo competente giudizio nelle questioni cavalleresche, deliberò nell'Assemblea Generale del 4 luglio 1880 la istituzione del Giurì d'Onore permanente, e questo, riconosciuto dal R. Governo (art. 52 dello Statuto Sociale) con il Decreto 13 ottobre 1904, ha compiuto opera molto civile, risolvendo onorevolmente e con imparzialità di giudizio numerose e gravi questioni con vantaggio e soddisfazioni delle parti interessate.

Articolo 1

Il Giurì d'Onore permanente è nominato secondo le norme stabilite dallo Statuto. E' composto di 15 giurati, come previsto dall’art. 50 dello Statuto e resta in ufficio anni quattro. Le cariche sono rinnovabili.

Articolo 2

Il Giurì delibera con la presenza di almeno 9 membri.

Articolo 3

Il Giurì è chiamato a dare il giudizio sulle vertenze cavalleresche e comunque in relazione ad addebiti di offese all’onore perseguibili a querela, nel solo caso in cui venga richiesto di pronunziarsi da quattro rappresentanti (due per parte) delle due parti contendenti, che non appartengano all’Accademia Nazionale di Scherma. I soci dell'Accademia hanno il diritto d'invocare il giudizio del Giurì d'Onore anche unilateralmente per far giudicare la loro condotta in questioni cavalleresche e comunque in relazione ad addebiti di offese all’onore perseguibili a querela, che li vedano opposti ad altri soci.

Il socio che intenda chiedere il giudizio del Giurì d'Onore sul suo operato rivolge domanda al Presidente, corredata da tutti i documenti riguardanti la questione.

Articolo 4

Il Giurì, dietro invito del Presidente dell'Accademia, è tenuto ad emettere giudizio e provvedimento definitivo ed inappellabile sulla condotta di qualunque socio che fosse deferito dal Presidente.

Articolo 5

Il Presidente dell'Accademia Nazionale di Scherma è di diritto membro del Giurì d'Onore. Egli ha il dovere di ricevere la domanda di convocazione dello stesso qualora risponda a quanto è stabilito nel presente regolamento.

Articolo 6

Il Presidente dell'Accademia Nazionale di Scherma, senza procedere all’esame del merito della questione, verifica se la domanda contenga gli estremi per una questione cavalleresca o comunque attinente ad una presunta lesione dell’onore. In tal caso,la trasmette ad un componente il Giurì per turno, perché faccia da relatore, e convochi nel più breve tempo il Giurì, avvisandone le parti interessate.

Articolo 7

Qualora il relatore abbia necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire documenti può farli richiedere tramite il Presidente dell'Accademia Nazionale di Scherma, il quale deve ottenerli almeno sette giorni prima della convocazione del Giurì.

Articolo 8

La richiesta di pronunzia del Giurì d’Onore deve essere firmata dai quattro rappresentanti delle due parti contendenti (due per parte), preceduta dalla formula seguente: "Noi qui sottoscritti promettiamo sul nostro onore di ritenere come inappellabile il giudizio che sarà emesso dal Giurì d’Onore permanente, e promettiamo di attenerci ed uniformarci a quanto sarà deliberato".

La domanda deve essere accompagnata:

1º) dal verbale da cui si rivela che i quattro rappresentanti d’accordo invocano il giudizio del Giurì d'Onore Permanente;

2º) dai documenti giustificativi e dichiarativi dei fatti;

3º) dal foglio in cui i quattro rappresentanti hanno formulato di accordo o in disaccordo, i quesiti ai quali la Giurì è chiamato a rispondere.

Articolo 9

Riunitosi il Giurì nella sala e nell’ora destinata dal Presidente dell’Accademia, esso nomina a voti segreti tra i presenti, il proprio Presidente in ciascuna tornata.

Articolo 10

Il Presidente del Giurì ha doppio voto nel solo caso in cui i votanti siano in numero pari.

Articolo 11

Svolge il ruolo di Segretario per la tornata il giurato più giovane, o altro Giurato nominato dal Presidente.

La Pratica espletata sarà consegnata al Segretario dell’Accademia.

Articolo 12

Il Presidente dichiara aperta la seduta, quindi il Giurì esamina il fatto per cui è stato convocato, dopo aver ascoltato la relazione. Esamina quindi i documenti presentati dalle parti ed, occorrendo, interroga i firmatari e quei testimoni che crederà utili nell’interesse del vero. Vaglia i quesiti presentati e risponde “si” o “no”, a maggioranza o ad unanimità. In caso di necessità, è autorizzato ad usare la formula “considerando”.

Articolo 13

Nella seduta è redatto verbale dal Segretario, firmato da tutti gli intervenuti, numerato e protocollato sarà conservato nell’Archivio del Giurì.

Articolo 14

Prima dello scioglimento della seduta, il Presidente del Giurì invita gli interessati nella sala della riunione ed informa le parti del giudizio emesso, dando loro lettura dei quesiti con le relative risposte.

Articolo 15

Ciascuna delle parti interessate avrà diritto ad avere una copia della sola parte dispositiva del verbale: copia che sarà firmata dal solo Presidente dell’Accademia, per copia conforme.

Articolo 16

Il Giurì è facultato a non prendere atto di una domanda nei seguenti casi:

a) qualora non sia accompagnata dagli allegati richiesti, ovvero non contenga la formula di cui al presente regolamento;

b) qualora nel giorno ed ora stabilita non si siano dalle parti presentati i chiarimenti richiesti;

c) qualora si trattasse di fatto contemplato dal Codice Penale come reato perseguibile di ufficio;

d) qualora fra i firmatari della domanda e fra i loro primi vi fosse persona pregiudicata, e notoriamente fuori legge di cavalleria, ovvero persona che non avesse osservato altro giudicato di un Giurì d'Onore, o che notoriamente vendesse l’opera sua in vertenze cavalleresche;

e) qualora si propongano quesiti strani e contrari alle convenienze, e che, dietro richiesta, non venissero modificati.

Articolo 17

Nel caso la domanda venisse respinta o dichiarata inammissibile per le ragioni suesposte o per altre imprevedibili, nel verbale della tornata sarà semplicemente scritto che il Giurì non ha creduto di prendere in considerazione la domanda presentata dai secondi nella vertenza in oggetto.

Articolo 18

E’ vietato tassativamente ai componenti il Giurì d’Onore fare da secondi o testimoni.

Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del vigente codice di procedura penale in tema di astensione e ricusazione del giudice.

 

Napoli, 19 novembre 2009

 

Firmato: Pasquale La Ragione

 

FINE

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