Bando 

BANDO D’ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI DIPLOMI DI
MAESTRO E ISTRUTTORE NAZIONALE


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Art. 1  (Abilitazione all’insegnamento della scherma)

Comma 1. L’Accademia Nazionale di scherma (ANS), Ente Morale con sede in Napoli, costituito nel 1861, è autorizzato dallo Stato a rilasciare il diploma di Maestro di scherma (R.D. 21/11/1880).
Comma 2. Per il conseguimento del predetto diploma è necessario aver conseguito il diploma di Istruttore Nazionale di scherma presso la medesima Accademia, con le modalità previste dall’articolo seguente.
Comma3. Entrambi i diplomi conferiscono l’abilitazione all’insegnamento delle discipline schermistiche sportive.
Comma 4. Gli esami si svolgono, di norma, presso l’ANS di Napoli nelle sedi che la stessa ANS stabilirà per ogni sessione. Le date sono determinate di concerto con la Federazione Italiana Scherma (FIS).
Comma 5. Il conseguimento del diploma per l’insegnamento della scherma storica è regolato da apposito bando.

Art. 2  (Requisiti per l’ammissione all’esame per Istruttore Nazionale)
Comma 1. E’ possibile partecipare all’esame per Istruttore Nazionale (I.N.) in una o più armi.
Comma 2. Sono ammessi alle relative prove di esame in una o più armi, coloro i quali, in possesso di titolo di studio di licenza media superiore, abbiano conseguito da almeno sei mesi l’attestato di Istruttore Regionale alle tre armi rilasciato dalla FIS o dall’ANS;
ovvero ancora abbiano superato, in sessioni precedenti, l’esame per Istruttore Nazionale in almeno un’arma; ovvero infine abbiano partecipato ad almeno un campionato del mondo assoluto o a un’Olimpiade per conto della FIS.
Sono ammessi alle prove d’esame in una sola arma coloro che possano dimostrare di essere o essere stati qualificati nella prima categoria o di essersi piazzati tra i primi 32 nella classifica finale del campionato italiano assoluto in quell’arma.
In ogni caso, è richiesta la partecipazione ad un corso nazionale di formazione per I.N. riconosciuto dalla FIS e dall’ANS.
Comma 3. Per i cittadini stranieri, i requisiti di ammissione sono regolati dal successivo art. 4.

Art. 3  (Requisiti per l’ammissione all’esame per Maestro)
Comma 1. Sono ammessi agli esami per Maestro di scherma gli Istruttori Nazionali alle tre armi, che possano certificare l’avvenuto tirocinio per almeno due anni. La certificazione richiesta deve essere rilasciata da un tecnico affiliante la società presso cui si è svolto il periodo di tirocinio e controfirmata dal Presidente della società.
Comma 2. Nel caso in cui il titolo di I.N. in tre armi sia stato conseguito in più sessioni successive, come consentito dal comma primo dell’articolo precedente, il termine di anni due si calcola con riferimento alla prima sessione nella quale il candidato ha superato la prova per almeno un’arma.

Art. 4.  (Cittadini stranieri)
Comma 1. Sono ammessi all’esame per I.N. o Maestro i cittadini stranieri che abbiano conseguito presso le Federazioni schermistiche del loro paese il corrispondente titolo, di cui dovranno fornire copia tradotta e certificata.
Comma 2. Il candidato alloglotta è esonerato dalla prova scritta di cui all’art. 10 (quiz). Tuttavia, dovrà dimostrare la conoscenza della tecnica schermistica italiana, e della corrispondente terminologia essenziale.
Comma 3. La tesi di cui all’art. 11 deve essere redatta in lingua italiana.

Art. 5  (Domanda di ammissione)
Comma 1. Le domande di ammissione, redatte secondo gli schemi allegati al presente bando (che ne costituiscono parte integrante), devono essere dirette, corredate di allegati, al Presidente dell’ANS.
Comma2. La spedizione della domanda e dei documenti deve avvenire mediante posta raccomandata o qualsiasi altro mezzo che ne provi l’avvenuta ricezione, entro la data specificata al successivo art. 6. Fa fede la data di spedizione.
Comma 3. Il modulo d’iscrizione elettronico, obbligatorio, presente sulla pagina web dell’ANS (www.accademianazionalescherma.it), deve pervenire via posta elettronica entro la data specificata al successivo art. 6.
Comma 4. Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:
  1. liberatoria per la detenzione ed il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, sulla privacy;
  2. certificato di studio o copia autenticata dello stesso;
  3. certificato medico di buona salute;
  4. per l’esame di Istruttore Nazionale, copia dell’attestato di Istruttore Regionale o Istruttore Nazionale e attestato di partecipazione ad un corso nazionale di formazione per I.N.;
    per l’esame di Maestro, copia del diploma di Istruttore Nazionale e la certificazione di cui all’art.3, primo comma;
  5. certificato del casellario giudiziario presso la Procura della Repubblica territorialmente competente, con riferimento al Comune di residenza del candidato, da cui risulti che lo stesso è immune da precedenti penali per reati dolosi, per i quali sia stata applicata la pena della reclusione per un periodo non inferiore a 3 anni;
  6. ricevuta del versamento effettuato a favore dell’Accademia Nazionale di Scherma sul c/c postale n° 27395805, recante la causale del versamento stesso per gli importi previsti al successivo art. 6;
  7. per l’esame di Maestro, attestato di approvazione della tesi di cui all’art. 11, firmata dal relatore;
  8. per l’esame di Maestro, certificazione di avvenuto tirocinio di cui all’art.3.
Comma 5. E’ possibile l’autocertificazione per i documenti di cui al punto b) e d) (ad esclusione della certificazione di cui all’art.3), indicando la data esatta di conseguimento dell’attestato o del diploma.
Comma 6. Il C.d.A. dell’ANS annulla la prova d’esame del candidato che abbia attestato il falso nell’autocertificazione.
Comma 7. E’ ammessa riserva nella presentazione del documento di cui al punto e), tuttavia il diploma non potrà essere rilasciato prima dell’effettiva presentazione del documento.

Art. 6  (Modalità e termini utili per la presentazione della domanda)
Comma 1. La domanda di ammissione, corredata dalla ricevuta del versamento, deve pervenire  25 giorni prima della data degli esami, che sarà resa nota almeno 45 giorni prima.
Comma 2. Le tasse di esame ammontano alla somma di € 200, 220 o 240 rispettivamente per gli aspiranti Istruttori Nazionali in una, due o tre armi, € 250 per gli aspiranti Maestri, € 120  per coloro che sostengono l’esame integrativo previsto dall’art. 12 comma 6.
Comma 3. All’atto della presentazione della domanda deve essere versato un acconto non inferiore al 30% della tassa d’esame, la ricevuta del saldo della tassa d’esame, effettuato tramite versamento sul c/c postale n° 27395805 intestato all’ANS, dovrà essere presentata al momento dell’esame. L’ufficio di segreteria distaccato presso la sede d’esame non è abilitato alla riscossione di contante.
Comma 4. In caso di mancata presentazione all’esame la somma versata non viene restituita.
Comma 5. In caso di ritardo nella presentazione della domanda per Istruttore Nazionale, o per l’esame integrativo, l’accettazione della stessa sarà subordinata al parere insindacabile dell’ANS, previo versamento di una sovrattassa di € 100, che sarà restituita in caso di rifiuto della richiesta.
Comma 6. Il Consiglio di Amministrazione della A.N.S. si riserva di rivedere, una volta all’anno, l’ammontare delle tasse di iscrizione.

Art. 7  (Esclusione dall’esame)
Comma 1. Il candidato che non dimostri di essere in possesso dei prescritti requisiti o che non invii il modulo elettronico o non corredi la domanda con la prescritta documentazione non è ammesso all’esame. Il candidato che non si presenti nel giorno, luogo e ora stabiliti per sostenere la prova d’esame è considerato assente ed escluso dalla stessa.

Art. 8  (Composizione della Commissione)
Comma 1. La Commissione esaminatrice è così composta:
Comma 2. Il Segretario dell’ANS, svolge le funzioni di Segretario, senza diritto a voto.
Comma 3. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 60% dei suoi membri.
Comma 4. Il candidato è interrogato a turno dai membri della Commissione. Il Presidente della Commissione coordina l’esame e designa di volta in volta i singoli membri che interrogano il candidato secondo le rispettive competenze.

Art. 9  (Esclusione dalla Commissione esaminatrice)
Comma 1. Nel caso in cui la Commissione debba esaminare un allievo preparato da uno dei suoi componenti, ovvero un suo affine sino al 2° grado, tale componente è escluso dalla Commissione, limitatamente alla prova d’esame del candidato predetto. Egli non esprime pertanto voto e non entra in camera di consiglio.

Art. 10  (Programma di esame per Istruttore Nazionale)
Comma 1. L’esame per il conseguimento del diploma di Istruttore Nazionale si articola in una parte teorica e una parte pratica.
Comma 2. La parte teorica comprende una prova scritta (quiz) e un colloquio con la Commissione sulle seguenti materie:
Comma 3. La prova pratica consiste nella corretta esecuzione delle azioni schermistiche richieste, nonché nell’impartire una lezione di scherma ad un allievo, scelto eventualmente anche dalla Commissione. Al candidato può essere richiesto di arbitrare un assalto nell’arma indicata dalla Commissione.
Comma 4. E’ valutata, oltre la perizia tecnico-didattica, la complessiva personalità e maturità dell’esaminando.
Comma 5. Il candidato deve presentarsi in divisa da scherma completa con maschera, piastrone, e con le altre protezioni necessarie per l’arma richiesta.

Art. 11  (Programma di esame per Maestro)
Comma 1. L’esame per il conseguimento del diploma di Maestro di scherma si articola in una prova teorica e una prova pratica.
Comma 2. La prova teorica prevede la presentazione e la discussione di una tesi e un colloquio con la Commissione sulle seguenti materie:
Comma 3. La tesi indicata al comma 2 deve essere richiesta per iscritto almeno sei mesi prima della sessione d’esami all’ANS che sceglierà l’argomento e indicherà un relatore, il cui parere favorevole dovrà essere allegato alla domanda di esame.
Comma 4. La tesi e i relativi diritti, al momento della sua consegna diviene di proprietà dell’ANS, oltre che del candidato.
Comma 5. Il candidato è tenuto a far pervenire, almeno 25 giorni prima dell’esame, copia del suo elaborato, su carta e su supporto digitale, all’ANS.
Comma 6. La prova pratica consiste nella corretta esecuzione delle azioni schermistiche richieste, nonché nell’impartire lezioni di scherma ad allievi, scelti eventualmente anche dalla Commissione. Al candidato può essere richiesto di arbitrare un assalto nell’arma indicata dalla Commissione.
Comma 7. E’ valutata, oltre la perizia tecnico-didattica, la complessiva personalità e maturità dell’esaminando.
Comma 8. Il candidato deve presentarsi in divisa da scherma completa con maschera, piastrone, e con le altre protezioni necessarie per l’arma richiesta.

Art. 12  (Attribuzione del punteggio)
Comma1. La valutazione di idoneità, sia per l’Istruttore sia per il Maestro, è espressa collegialmente dalla Commissione al termine degli esami. Il candidato è considerato idoneo se ha conseguito la media di almeno 18/30 nella valutazione, espressa solo dagli esaminatori di competenza, per ogni singola materia: la tecnica schermistica, per ogni arma; le singole materie integrative; la tesi (per i maestri).
Comma 2. La valutazione della maturità complessiva del candidato spetta ai due membri ANS e al Presidente della FIS o suo rappresentante, tenuto conto delle votazioni espresse dagli altri membri della Commissione. Il punteggio riportato nei quiz non è considerato ai fini della media.
Comma 3. Nel caso in cui il candidato all’esame di Istruttore Nazionale risulti idoneo solo in una o due armi, egli consegue il relativo titolo, come previsto dall’art. 2 comma 1 e il termine per il successivo, eventuale esame per Maestro è calcolato ai sensi dell’art. 3 comma 2. Allo stesso è comunque data facoltà di ripetere l’esame in una successiva sessione per l’arma o le armi in cui non ha riportato la sufficienza.
Comma 4. Nel caso in cui il candidato all’esame di Istruttore Nazionale non risulti idoneo in una o più materie integrative, lo stesso non consegue alcun titolo; anche in tal caso, tuttavia, il candidato può ripetere l’esame in una successiva sessione limitatamente alle materie nelle quali è risultato non idoneo.
Comma 5. Nei casi di cui ai due commi precedenti l’Accademia Nazionale di Scherma rilascia il diploma solo per le armi in cui il candidato ha raggiunto la sufficienza, ovvero rilascia un documento che attesta in quali materie integrative la sufficienza è stata raggiunta. Il candidato deve allegare copia di tale attestato alla documentazione richiesta per sostenere il successivo esame integrativo.
Comma 6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 la tassa d’esame per il successivo esame integrativo è ridotta come previsto dall’art. 6 comma 2.
Comma 7. Il conferimento del diploma di Maestro di scherma comporta il superamento dell’esame in tutte e tre le armi e in tutte le materie integrative. In caso di idoneità parziale, nessun diploma viene rilasciato e il candidato è ammesso al successivo esame, ai sensi del commi 5 e 6, previa corresponsione per intero di nuova tassa di esame.
Comma 8. Il cittadino straniero che, ai sensi dell’art. 4, abbia sostenuto l’esame per il conferimento del diploma di Maestro di scherma, può dalla Commissione essere giudicato idoneo quale Istruttore Nazionale in una o più armi.

Art. 13  (Testi di riferimento)

Comma 1. L’elenco dei testi di riferimento per le materie d’esame è pubblicato e aggiornato regolarmente sul sito web dell’ANS.

Art. 14  (Norme integrative)
Comma 1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando hanno vigore, in quanto applicabili, le norme dello Statuto dell’Accademia Nazionale di Scherma e le delibere e circolari del Consiglio di Amministrazione dell’ANS.
Comma 2. E’ facoltà del Presidente dell’ANS annullare la sessione di esami qualora non si raggiunga un numero sufficiente di candidati, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 15  (Decorrenza del bando)
Comma 1. Il presente bando entra in vigore dal giorno 21 novembre 2009

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