BANDO D’ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI DIPLOMI DI
MAESTRO E ISTRUTTORE NAZIONALE
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Art. 1 (Abilitazione all’insegnamento della scherma)Comma
1. L’Accademia Nazionale di scherma (ANS), Ente Morale con sede in
Napoli, costituito nel 1861, è autorizzato dallo Stato a rilasciare il
diploma di Maestro di scherma (R.D. 21/11/1880).
Comma 2. Per il
conseguimento del predetto diploma è necessario aver conseguito il
diploma di Istruttore Nazionale di scherma presso la medesima
Accademia, con le modalità previste dall’articolo seguente.
Comma3. Entrambi i diplomi conferiscono l’abilitazione all’insegnamento delle discipline schermistiche sportive.
Comma
4. Gli esami si svolgono, di norma, presso l’ANS di Napoli nelle sedi
che la stessa ANS stabilirà per ogni sessione. Le date sono determinate
di concerto con la Federazione Italiana Scherma (FIS).
Comma 5. Il conseguimento del diploma per l’insegnamento della scherma storica è regolato da apposito bando.
Art. 2 (Requisiti per l’ammissione all’esame per Istruttore Nazionale)Comma 1. E’ possibile partecipare all’esame per Istruttore Nazionale (I.N.) in una o più armi.
Comma
2. Sono ammessi alle relative prove di esame in una o più armi, coloro
i quali, in possesso di titolo di studio di licenza media superiore,
abbiano conseguito da almeno sei mesi l’attestato di Istruttore
Regionale alle tre armi rilasciato dalla FIS o dall’ANS;
ovvero
ancora abbiano superato, in sessioni precedenti, l’esame per Istruttore
Nazionale in almeno un’arma; ovvero infine abbiano partecipato ad
almeno un campionato del mondo assoluto o a un’Olimpiade per conto
della FIS.
Sono ammessi alle prove d’esame in una sola arma coloro
che possano dimostrare di essere o essere stati qualificati nella prima
categoria o di essersi piazzati tra i primi 32 nella classifica finale
del campionato italiano assoluto in quell’arma.
In ogni caso, è richiesta la partecipazione ad un corso nazionale di formazione per I.N. riconosciuto dalla FIS e dall’ANS.
Comma 3. Per i cittadini stranieri, i requisiti di ammissione sono regolati dal successivo art. 4.
Art. 3 (Requisiti per l’ammissione all’esame per Maestro)Comma
1. Sono ammessi agli esami per Maestro di scherma gli Istruttori
Nazionali alle tre armi, che possano certificare l’avvenuto tirocinio
per almeno due anni. La certificazione richiesta deve essere rilasciata
da un tecnico affiliante la società presso cui si è svolto il periodo
di tirocinio e controfirmata dal Presidente della società.
Comma 2.
Nel caso in cui il titolo di I.N. in tre armi sia stato conseguito in
più sessioni successive, come consentito dal comma primo dell’articolo
precedente, il termine di anni due si calcola con riferimento alla
prima sessione nella quale il candidato ha superato la prova per almeno
un’arma.
Art. 4. (Cittadini stranieri)Comma
1. Sono ammessi all’esame per I.N. o Maestro i cittadini stranieri che
abbiano conseguito presso le Federazioni schermistiche del loro paese
il corrispondente titolo, di cui dovranno fornire copia tradotta e
certificata.
Comma 2. Il candidato alloglotta è esonerato dalla
prova scritta di cui all’art. 10 (quiz). Tuttavia, dovrà dimostrare la
conoscenza della tecnica schermistica italiana, e della corrispondente
terminologia essenziale.
Comma 3. La tesi di cui all’art. 11 deve essere redatta in lingua italiana.
Art. 5 (Domanda di ammissione)Comma
1. Le domande di ammissione, redatte secondo gli schemi allegati al
presente bando (che ne costituiscono parte integrante), devono essere
dirette, corredate di allegati, al Presidente dell’ANS.
Comma2. La
spedizione della domanda e dei documenti deve avvenire mediante posta
raccomandata o qualsiasi altro mezzo che ne provi l’avvenuta ricezione,
entro la data specificata al successivo art. 6. Fa fede la data di
spedizione.
Comma 3. Il modulo d’iscrizione elettronico,
obbligatorio, presente sulla pagina web dell’ANS
(www.accademianazionalescherma.it), deve pervenire via posta
elettronica entro la data specificata al successivo art. 6.
Comma 4. Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:
- liberatoria
per la detenzione ed il trattamento dei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, sulla privacy;
- certificato di studio o copia autenticata dello stesso;
- certificato medico di buona salute;
- per
l’esame di Istruttore Nazionale, copia dell’attestato di Istruttore
Regionale o Istruttore Nazionale e attestato di partecipazione ad un
corso nazionale di formazione per I.N.;
per l’esame di Maestro, copia del diploma di Istruttore Nazionale e la certificazione di cui all’art.3, primo comma; - certificato
del casellario giudiziario presso la Procura della Repubblica
territorialmente competente, con riferimento al Comune di residenza del
candidato, da cui risulti che lo stesso è immune da precedenti penali
per reati dolosi, per i quali sia stata applicata la pena della
reclusione per un periodo non inferiore a 3 anni;
- ricevuta del
versamento effettuato a favore dell’Accademia Nazionale di Scherma sul
c/c postale n° 27395805, recante la causale del versamento stesso per
gli importi previsti al successivo art. 6;
- per l’esame di Maestro, attestato di approvazione della tesi di cui all’art. 11, firmata dal relatore;
- per l’esame di Maestro, certificazione di avvenuto tirocinio di cui all’art.3.
Comma
5. E’ possibile l’autocertificazione per i documenti di cui al punto b)
e d) (ad esclusione della certificazione di cui all’art.3), indicando
la data esatta di conseguimento dell’attestato o del diploma.
Comma 6. Il C.d.A. dell’ANS annulla la prova d’esame del candidato che abbia attestato il falso nell’autocertificazione.
Comma
7. E’ ammessa riserva nella presentazione del documento di cui al punto
e), tuttavia il diploma non potrà essere rilasciato prima
dell’effettiva presentazione del documento.
Art. 6 (Modalità e termini utili per la presentazione della domanda)Comma
1. La domanda di ammissione, corredata dalla ricevuta del versamento,
deve pervenire 25 giorni prima della data degli esami, che sarà
resa nota almeno 45 giorni prima.
Comma 2. Le tasse di esame
ammontano alla somma di €
200,
220 o
240 rispettivamente per gli
aspiranti Istruttori Nazionali in una, due o tre armi, €
250 per gli
aspiranti Maestri, € 120 per coloro che sostengono l’esame
integrativo previsto dall’art. 12 comma 6.
Comma 3. All’atto della
presentazione della domanda deve essere versato un acconto non
inferiore al
30% della tassa d’esame, la ricevuta del saldo della tassa
d’esame, effettuato tramite versamento sul c/c postale n°
27395805
intestato all’ANS, dovrà essere presentata al momento dell’esame.
L’ufficio di segreteria distaccato presso la sede d’esame non è
abilitato alla riscossione di contante.
Comma 4. In caso di mancata presentazione all’esame la somma versata non viene restituita.
Comma
5. In caso di ritardo nella presentazione della domanda per Istruttore
Nazionale, o per l’esame integrativo, l’accettazione della stessa sarà
subordinata al parere insindacabile dell’ANS, previo versamento di una
sovrattassa di €
100, che sarà restituita in caso di rifiuto della
richiesta.
Comma 6. Il Consiglio di Amministrazione della A.N.S. si
riserva di rivedere, una volta all’anno, l’ammontare delle tasse di
iscrizione.
Art. 7 (Esclusione dall’esame)Comma 1. Il
candidato che non dimostri di essere in possesso dei prescritti
requisiti o che non invii il modulo elettronico o non corredi la
domanda con la prescritta documentazione non è ammesso all’esame. Il
candidato che non si presenti nel giorno, luogo e ora stabiliti per
sostenere la prova d’esame è considerato assente ed escluso dalla
stessa.
Art. 8 (Composizione della Commissione)Comma 1. La Commissione esaminatrice è così composta:
- Il Presidente dell’ANS o un socio suo delegato;
- Il Presidente della FIS o un suo delegato;
- Almeno un membro socio dell’ANS;
- Almeno tre Maestri di Scherma;
- Sino
a 4 esperti delle materie integrative, in numero variabile. La stessa
persona può fungere da esaminatore per più materie affini fra quelle
integrative;
Comma 2. Il Segretario dell’ANS, svolge le funzioni di Segretario, senza diritto a voto.
Comma 3. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 60% dei suoi membri.
Comma
4. Il candidato è interrogato a turno dai membri della Commissione. Il
Presidente della Commissione coordina l’esame e designa di volta in
volta i singoli membri che interrogano il candidato secondo le
rispettive competenze.
Art. 9 (Esclusione dalla Commissione esaminatrice)Comma
1. Nel caso in cui la Commissione debba esaminare un allievo preparato
da uno dei suoi componenti, ovvero un suo affine sino al 2° grado, tale
componente è escluso dalla Commissione, limitatamente alla prova
d’esame del candidato predetto. Egli non esprime pertanto voto e non
entra in camera di consiglio.
Art. 10 (Programma di esame per Istruttore Nazionale)Comma 1. L’esame per il conseguimento del diploma di Istruttore Nazionale si articola in una parte teorica e una parte pratica.
Comma 2. La parte teorica comprende una prova scritta (quiz) e un colloquio con la Commissione sulle seguenti materie:
- Terminologia e tecnica schermistica;
- Regolamento Tecnico;
- Medicina sportiva e Preparazione Fisica;
- Diritto sportivo;
Comma
3. La prova pratica consiste nella corretta esecuzione delle azioni
schermistiche richieste, nonché nell’impartire una lezione di scherma
ad un allievo, scelto eventualmente anche dalla Commissione. Al
candidato può essere richiesto di arbitrare un assalto nell’arma
indicata dalla Commissione.
Comma 4. E’ valutata, oltre la perizia tecnico-didattica, la complessiva personalità e maturità dell’esaminando.
Comma
5. Il candidato deve presentarsi in divisa da scherma completa con
maschera, piastrone, e con le altre protezioni necessarie per l’arma
richiesta.
Art. 11 (Programma di esame per Maestro)Comma 1. L’esame per il conseguimento del diploma di Maestro di scherma si articola in una prova teorica e una prova pratica.
Comma
2. La prova teorica prevede la presentazione e la discussione di una
tesi e un colloquio con la Commissione sulle seguenti materie:
- Terminologia e tecnica schermistica;
- Regolamento Tecnico;
- Medicina sportiva e Preparazione fisica;
- Storia della scherma.
Comma
3. La tesi indicata al comma 2 deve essere richiesta per iscritto
almeno sei mesi prima della sessione d’esami all’ANS che sceglierà
l’argomento e indicherà un relatore, il cui parere favorevole dovrà
essere allegato alla domanda di esame.
Comma 4. La tesi e i relativi diritti, al momento della sua consegna diviene di proprietà dell’ANS, oltre che del candidato.
Comma
5. Il candidato è tenuto a far pervenire, almeno 25 giorni prima
dell’esame, copia del suo elaborato, su carta e su supporto digitale,
all’ANS.
Comma 6. La prova pratica consiste nella corretta
esecuzione delle azioni schermistiche richieste, nonché nell’impartire
lezioni di scherma ad allievi, scelti eventualmente anche dalla
Commissione. Al candidato può essere richiesto di arbitrare un assalto
nell’arma indicata dalla Commissione.
Comma 7. E’ valutata, oltre la perizia tecnico-didattica, la complessiva personalità e maturità dell’esaminando.
Comma
8. Il candidato deve presentarsi in divisa da scherma completa con
maschera, piastrone, e con le altre protezioni necessarie per l’arma
richiesta.
Art. 12 (Attribuzione del punteggio)Comma1.
La valutazione di idoneità, sia per l’Istruttore sia per il Maestro, è
espressa collegialmente dalla Commissione al termine degli esami. Il
candidato è considerato idoneo se ha conseguito la media di almeno
18/30 nella valutazione, espressa solo dagli esaminatori di competenza,
per ogni singola materia: la tecnica schermistica, per ogni arma; le
singole materie integrative; la tesi (per i maestri).
Comma 2. La
valutazione della maturità complessiva del candidato spetta ai due
membri ANS e al Presidente della FIS o suo rappresentante, tenuto conto
delle votazioni espresse dagli altri membri della Commissione. Il
punteggio riportato nei quiz non è considerato ai fini della media.
Comma
3. Nel caso in cui il candidato all’esame di Istruttore Nazionale
risulti idoneo solo in una o due armi, egli consegue il relativo
titolo, come previsto dall’art. 2 comma 1 e il termine per il
successivo, eventuale esame per Maestro è calcolato ai sensi dell’art.
3 comma 2. Allo stesso è comunque data facoltà di ripetere l’esame in
una successiva sessione per l’arma o le armi in cui non ha riportato la
sufficienza.
Comma 4. Nel caso in cui il candidato all’esame di
Istruttore Nazionale non risulti idoneo in una o più materie
integrative, lo stesso non consegue alcun titolo; anche in tal caso,
tuttavia, il candidato può ripetere l’esame in una successiva sessione
limitatamente alle materie nelle quali è risultato non idoneo.
Comma
5. Nei casi di cui ai due commi precedenti l’Accademia Nazionale di
Scherma rilascia il diploma solo per le armi in cui il candidato ha
raggiunto la sufficienza, ovvero rilascia un documento che attesta in
quali materie integrative la sufficienza è stata raggiunta. Il
candidato deve allegare copia di tale attestato alla documentazione
richiesta per sostenere il successivo esame integrativo.
Comma 6.
Nei casi di cui ai commi 3 e 4 la tassa d’esame per il successivo esame
integrativo è ridotta come previsto dall’art. 6 comma 2.
Comma 7. Il
conferimento del diploma di Maestro di scherma comporta il superamento
dell’esame in tutte e tre le armi e in tutte le materie integrative. In
caso di idoneità parziale, nessun diploma viene rilasciato e il
candidato è ammesso al successivo esame, ai sensi del commi 5 e 6,
previa corresponsione per intero di nuova tassa di esame.
Comma 8.
Il cittadino straniero che, ai sensi dell’art. 4, abbia sostenuto
l’esame per il conferimento del diploma di Maestro di scherma, può
dalla Commissione essere giudicato idoneo quale Istruttore Nazionale in
una o più armi.
Art. 13 (Testi di riferimento)Comma 1. L’elenco dei testi di riferimento per le materie d’esame è pubblicato e aggiornato regolarmente sul sito web dell’ANS.
Art. 14 (Norme integrative)Comma
1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando hanno
vigore, in quanto applicabili, le norme dello Statuto dell’Accademia
Nazionale di Scherma e le delibere e circolari del Consiglio di
Amministrazione dell’ANS.
Comma 2. E’ facoltà del Presidente
dell’ANS annullare la sessione di esami qualora non si raggiunga un
numero sufficiente di candidati, dandone tempestiva comunicazione agli
interessati.
Art. 15 (Decorrenza del bando)Comma 1. Il presente bando entra in vigore dal giorno 21 novembre 2009
§